La nuova imposta sui voli in aerotaxi deve essere versata dal vettore:
• entro la fine del mese successivo al viaggio, se l’aereo è immatricolato all’Enac (o in un Paese comunitario o appartenente allo spazio economico europeo);
• prima della partenza o entro il giorno dell’arrivo sul territorio nazionale, se l’aereo non è immatricolato all’Enac (o in un Paese comunitario o appartenente allo spazio economico europeo).
Per i voli effettuati dal 29 aprile fino al 30 giugno 2012, l’imposta va versata entro il 31 luglio.
Due le modalità concesse per il versamento: mediante F24 con elementi identificativi (codice tributo 3379), oppure con bonifico in Euro.
Queste sono le precisazioni più importanti fornite con il provvedimento del 28.06.2012, con cui l’Agenzia ha stabilito le modalità e i termini di versamento dell’imposta.